Notai alternativi al giudice tutelare - Riforma Cartabia

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Notai alternativi al giudice tutelare - Riforma Cartabia

M.T. Immobiliare - Manduria(Ta)
Pubblicato da M.T. Immobiliare · Lunedì 02 Ott 2023
Notai alternativi al giudice tutelare
- Riforma Cartabia -

Dal 28 febbraio i notai  possono autorizzare la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che coinvolgono minori e persone interdette, inabilitate o beneficiarie dell'amministrazione di sostegno. Pertanto potranno dare il via libera a vendere o acquistare un immobile, oppure accettare un'eredità, o stipulare un mutuo. Ma oltre agli atti compiuti da incapaci, la competenza si estende anche a quelli aventi ad oggetto beni ereditari.

Questo è uno degli effetti della riforma Cartabia, ed in particolare dell'articolo 21 (Dlgs. 149/2022), il cui scopo è quello di snellire i tempi della giustizia.

Genitori, tutori, amministratori di sostegno possono dunque scegliere se rivolgersi all'autorità giudiziaria o direttamente al notaio per la stipula dell'atto che richiede un’ autorizzazione. Nel secondo caso la procedura sarà più veloce e snella della e diversamente dell'autorizzazione concessa dal magistrato si dovranno attendere 20 giorni dall'invio della documentazione in Tribunale e al Pm perché diventi definitiva. In quel lasso di tempo ovviamente è possibile fare reclamo.

Quali sono i costi?  Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale del Notariato l'autorizzazione non è soggetta all'obbligo di registrazione, è esente da bollo e non sconta il pagamento del contributo unificato, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede espressamente imposte da applicare. L'autorizzazione, dunque, resta funzionale e strettamente propedeutica alla stipula dell'atto da parte dello stesso notaio autorizzante, per cui il relativo costo dipenderà necessariamente dalla complessità dei singoli casi.

Qual’ è la procedura? Per prima cosa, il notaio rogante rilascia l'autorizzazione, verificando la necessità o l'utilità evidente dell'atto di straordinaria amministrazione nell'interesse della persona sottoposta a misura di protezione o in relazione ai beni ereditari e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall'incapace in dipendenza all'atto autorizzato. Successivamente comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. Decorsi 20 giorni, senza che sia stato proposto reclamo, l'autorizzazione acquista efficacia.

Tali autorizzazioni, chiarisce la norma, possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. Infine, restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

L'autorizzazione, infine, può essere rilasciata solo dal notaio rogante. Motivo per cui un notaio non può stipulare l'atto in base all'autorizzazione rilasciata da un altro notaio. Ma questo significa anche che salta il criterio della competenza territoriale proprio della giurisdizione. Qualsiasi notaio dunque può autorizzare l'atto con l'unico limite che egli sia anche il professionista rogante.

Quando occorre l'autorizzazione? - In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno l'autorizzazione si rende necessaria per: accettare in donazione un immobile; vendere/acquistare un immobile; permutare un immobile; dividere un immobile con altri; accettare l'eredità; accettare legati; cancellare ipoteche; intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.
In caso di beni ereditari l'autorizzazione serve per i chiamati all'eredità o gli eredi; il curatore dell'eredità giacente; l'esecutore testamentario.


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